mercoledì 12 luglio 2017

Stalking e riforma del diritto penale, il parere di D.i.Re Donne in rete

Una decina di giorni fa, il Governo Gentiloni ha incassato una dura contestazione da parte del movimento delle donne sulla riforma del diritto penale che riguarda anche il reato di stalking. 

A dare fuoco alle polveri sono state  Loredana Taddei, responsabile nazionale delle Politiche di Genere della Cgil, Liliana Ocmin, responsabile del Coordinamento nazionale donne della Cisl e Alessandra Menelao, responsabile nazionale dei Centri ascolto della Uil che hanno  firmato un comunicato stampa congiunto di denuncia della  pericolosa sottovalutazione del reato di stalking perchè nella riforma del diritto penale è stato inserito l’articolo 162 ter che prevede la possibilità di estinguere i reati procedibili a querela di parte (e per i quali si può rimettere la querela) con l’offerta  un risarcimento alla vittima. La somma pattuita potrà essere pagata anche a  rate e sarà  il giudice a decidere se il risarcimento sarà congruo perché la vittima non avrà diritto di parola e non potrà scegliere se accettare o rifiutare “la riparazione”.  Il problema è che nel 162 ter potranno rientrare anche le denunce per stalking a querela di parte che il legislatore reputa “lievi“. 

Dopo le proteste, Andrea Orlando, il ministro alla Giustizia, è intervenuto per dire che si sarebbe posto rimedio rendendo il reato di stalking, procedibile d'ufficio. e questo ha suscitato le preoccupazioni dell'associazione nazionale D.i.Re che è intervenuta mettendo a fuoco qual'è in sostanza il nodo del problema: "La  cosiddetta Riforma Orlando. ha introdotto nel nostro ordinamento uno strumento di giustizia riparativa. Per alcuni reati sarà possibile che l’indagato risarcisca o ripari il danno cagionato, con conseguente estinzione del reato. Questo meccanismo risulterebbe applicabile anche ai casi di stalking apparentemente meno gravi (procedibili a querela, gli stessi per cui si può richiedere l’ammonimento da parte del Questore). L’ipotesi ventilata di estendere la procedibilità per questi reati (nel caso dello stalking è graduata, dalla procedibilità a querela a quella d’ufficio, in base alla gravità delle condotte) a nostro parere non coglie il vero nodo del problema. Il nodo  non è la procedibilità del reato di stalking, quanto l’assenza nel nostro ordinamento di una norma che – in ossequio al disposto dell’art. 48 della Convenzione di Istanbul – vieti il ricorso a metodi alternativi di risoluzione dei conflitti tra cui la mediazione e la conciliazione nei casi di violenza di genere. Una semplice clausola di esclusione risolverebbe alla radice il problema".

La  Convenzione di Istanbul, infatti, prevede all’art. 45 che “i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano puniti con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive” mentre la direttiva vittime, la  2012/29/EU,   impone ( articoli 12 e 22) una  particolare cautela nei casi di giustizia riparativa nelle  ipotesi di violenza di genere. Quando esiste un alto rischio di vittimizzazione secondaria come le intimidazioni e le ritorsioni si deve proteggere adeguatamente la vittima rispettandone la volontà.

 D.i.Re ha espresso anche preoccupazione per la proposta del ministro della Giustizia, Andrea  Orlando,  di rendere il reato di stalking procedibile d'ufficio ricordando che:" Il dibattito che ha preceduto e seguito la previsione normativa dello stalking si è concentrato sulla scelta di ritenerlo procedibile a querela della persona offesa e sulla possibilità di rimessione della stessa. Questo derivava dall’esigenza che è sempre  al primo posto nei Centri antiviolenza di  lasciare libere le donne di valutare se denunciare o no senza  considerare lo stalking un reato che coinvolge interessi strettamente individuali, né sottovalutare il pubblico interesse a reprimere condotte tanto lesive di beni e valori fondamentali valorizzando al massimo la libertà delle donne".  Insomma la toppa potrebbe essere peggio del buco.

L'auspicio è che si esca dal problema mantenendo coerenza tra le leggi italiane, la Convenzione di Istanbul e le normative europee in materia di violenza contro le donne e che  lo Stato non modifichi la riforma per rendere procedibile d’ufficio il reato di atti persecutori ma  escluda dalla applicabilità dell’art.162 ter c.p. il reato di atti persecutori e in ogni caso escluda ogni forma alternativa o riparativa nei processi che vedono le donne vittime della violenza da parte degli uomini, come sancito dalla Convenzione di Istanbul.

@nadiesdaa

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