martedì 20 agosto 2013

Decreto anti-femminicidio: ecco il testo completo

ARCHIVIO/DOCUMENTI. Decreto legge sul femminicidio: molti ne parlano, pochi hanno potuto leggerlo. Perciò riportiamo qui il testo completo e alcune osservazioni utili. Nei prossimi giorni inizierà alla Camera la discussione del discusso decreto approvato l'8 agosto (pubblicato sulla GU il 14 agosto 2013). Scusate il gioco di parole, ma non avendolo potuto discutere preventivamente (come immaginiamo sarebbe successo se avessimo potuto continuare a contare sul metodo di lavoro della ex-ministra Idem), associazioni, donne e attiviste/i per i diritti hanno dovuto discuterne sui blog e sui social network. E nel complesso né il decreto, né le modalità con cui è stato frettolosamente scodellato, sono stati promossi; perché quanto è stato fatto non è serio - e invece noi vogliamo una politica seria e non demagogica.
Certo ci sono (finalmente) alcuni punti importanti, che costituiscono indubbi miglioramenti. Ma questo non deve farci dimenticare tutto quello che non c'è, e che dopo questo decreto rischia di allontanarsi ancora di più. Inoltre troviamo imbarazzante la sorda unilateralità del metodo che è stato applicato. Il solito, vecchio, paternalistico metodo della politica maschile che non ascolta. E allora parliamone. Va sottolineato che:
• è stata usata in modo inappropriato, per non dire strumentale, la "decretazione d'urgenza";
• alla Camera era già in discussione un disegno di legge specifico contro violenza e femminicidio;
• al Senato, con l'approvazione di tutti i capigruppo, era già calendarizzato l'iter legislativo per un disegno di legge volto a istituire una Commissione bicamerale sul femminicidio;
• la complessità del problema (dal gravissimo nodo alla fonte, che è di carattere preminentemente culturale, all'altrettanto grave ostacolo della mancanza di strutture di protezione e di intervento adeguate) sul piano delle azioni pratiche è affrontata solo sul piano dell'inasprimento delle pene (nell'ottica del problema di ordine pubblico); infatti:
• si parla di "prevenzione" e di "educazione": ma non viene spiegato come - e soprattutto non viene messo un euro a disposizione, dunque non si vede come agire su questi fronti;
• nessun cenno ad ambiti di gravissima e costante violenza sulle donne, come la prostituzione e la tratta, (né ad altri aspetti importanti come la violenza e l'immagine della donna nei media): e allora forse era meglio parlare solo di "violenza domestica", e non "di genere";
• nessun cenno ai monitoraggi che sarebbe indispensabile attivare in molti ambienti ove i vissuti di violenza possono emergere (dagli ospedali alle scuole);
• nessun sostegno ai centri antiviolenza (già gravemente insufficienti, e da tempo in estrema sofferenza economica): solo belle parole, che in totale assenza di mezzi possono solo restare beffarde parole, considerata l'assoluta necessità di una vera rete di supporto alle donne;
• idem per i centri di ascolto e di recupero degli uomini maltrattanti.
Prevenzione e protezione, insomma, richiederebbero ben altro e ben di più di quanto prometta questo frettoloso decreto.

Precisiamo inoltre che la parte concernente la violenza di genere non è che un aspetto in un più ampio pacchetto di provvedimenti per la sicurezza e sulle province: per questo anche una norma contro le proteste NO-TAV viene impropriamente attribuita a un "decreto antifemminicidio". Ma il "decreto antifemminicidio", di fatto, non esiste! è solo forzosamente accorpato al suddetto pacchetto, in cui anche il femminicidio è stato incluso.
Però (stranamente!) il titolo stesso della legge sembra proprio pensato per indurre in errore - dato che è "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamnto delle province". Ma cosa collega questi temi? e in base a quali urgenze? o meglio: urgenze di chi?e  a che fine?
Se il Governo ritiene urgente promuovere norme repressive riguardo alle manifestazioni, non dovrebbe farlo in nome delle donne, né della lotta alla violenza maschile (che è stretta parente della violenza poliziesca).

Già questo dice molto del perché appaia strumentale e demagogico il modo con cui è stata gestita la faccenda. Si tratta del Dl. 14/8/2013, n° 93; qui il testo completo.
Ed ecco gli articoli specificamente dedicati al tema della violenza di genere:

Art. 1. Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori
1. All'art. 572, 2° comma, del codice penale, dopo la parola: "danno" le parole "di persona minore degli anni 14" sono sostituite dalle seguenti: "o in presenza di minore degli anni 18".

2. All'art. 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:
"5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona é o é stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza".

3. All'art. 612-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al 2° comma le parole: "legalmente separato o divorziato" sono sostituite dalle seguenti: "anche separato o divorziato" e dopo le parole: "alla persona offesa" sono aggiunte le seguenti: "ovvero se il fatto é commesso attraverso strumenti informatici o telematici"; b) al 4° comma, dopo il secondo periodo é aggiunto il seguente: "La querela proposta é irrevocabile".

4. All'art. 8, comma 2, del decreto-legge 23/2/2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/4/2009 n. 38, le parole: "valuta l'eventuale adozione di provvedimenti" sono sostituite dalle seguenti: "adotta i provvedimenti".

Art. 2 Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 572 del codice penale [maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, ndr*
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 282-bis, comma 6, dopo la parola "571," é inserita la seguente: "582," e le parole "e 609-octies" sono  sostituite dalle seguenti: "609-octies e 612, 2° comma"; 
b) all'art. 299: 1) dopo il comma 2, é inserito il seguente: "2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli artt. 282-bis e 282-ter devono essere immediatamente comunicati al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio"; 2) al comma 3, dopo il primo periodo, é inserito il seguente: "La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilità"; 3) al comma 4-bis, é aggiunto, infine, il seguente periodo: "La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilità".
c) all'art. 380, comma 2, dopo la lettera l-bis) é aggiunta la seguente: "l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'art. 572 e dall'art. 612-bis del codice penale";
d) dopo l'art. 384, é inserito il seguente: "Art. 384-bis (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) - 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi é colto in flagranza dei delitti di cui all'art. 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa.
2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 385 e seguenti del presente titolo";
e) all'art. 398, comma 5-bis, dopo le parole "agli articoli" sono inserite le seguenti: "572,";
f) all'art. 406, comma 2-ter, dopo le parole "di cui agli articoli" sono inserite le seguenti "572,";
g) all'art. 408, dopo il comma 3, é aggiunto il seguente: "3-bis. Per il reato di cui all'arti. 572 del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione é in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 é elevato a venti giorni.";
h) all'art. 415-bis, comma 1, dopo le parole "e al difensore", sono aggiunte le seguenti: "nonché, quando si procede per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa";
i) all'art. 498: 1) al comma 4-ter, dopo le parole "agli articoli" sono inserite le seguenti: "572"; 2) dopo il comma 4-ter é aggiunto il seguente: "4-quater. Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa é maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l'adozione di modalità protette".

2. Dopo l'art. 132-bis, comma 1, lettera a), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28/7/1989, n. 271, è inserita la seguente: "a-bis) ai delitti previsti dagli artt. 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale".

3. Al comma 4-ter dell'art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole "La persona offesa dai reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "572, 583-bis, 612-bis". Ai relativi oneri pari a € 1 milione per l'anno 2013 e a € 2,7 milioni a decorrere dall'anno 2014 si provvede, quanto a € 1 milione per l'anno 2013 e € 400.000 per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a € 1 milione per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a € 400.000 per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a € 2,3 milioni per l'anno 2014 e a € 2,7 milioni a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 6/7/2012 n. 96. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), entra in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 3 Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica
1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato un fatto che debba ritenersi riconducibile al reato di cui all'art. 582, 2° comma, del codice penale, consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23/2/2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/4/2009 n. 38. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 218 del decreto legislativo 30/4/1992 n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'art. 218, 2° comma, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'art. 113 della predetta legge n. 121 del 1981.

4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità dell'eventuale segnalante.

5. Le misure di cui al comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge 23/2/2009 n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/4/2009 n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 572 o 609-bis del codice penale.

Art. 4 Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica
1. Dopo l'art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25/7/1998, n. 286, é aggiunto il seguente: "Art. 18-bis (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica) "1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli artt. 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l'incolumità personale.

3. Il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 é valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali.

4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 é revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al coma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari".

Art. 5 Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere
1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4/7/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4/8/2006 n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza Unificata, un "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", di seguito denominato "Piano", che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020.

2. Il Piano persegue le seguenti finalità:
a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne;
b) promuovere l'educazione alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;
c) potenziare le forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza [con che soldi, a parole? ndr];
d) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking;
e) accrescere la protezione delle vittime attraverso un rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;
f) prevedere una raccolta strutturata dei dati del fenomeno, anche attraverso il coordinamento delle banche dati già esistenti;
g) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle Amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking;
h) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.

3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [cioè, cosa? ndr], senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [cioè senza stanziare nemmeno un euro: e allora, di cosa stiamo parlando? ndr].

Qui il Dl pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, completo di tutte le disposizioni. 


3 commenti:

  1. finalmente! non lo trovavo da nessuna parte, nemmeno sulla GU e soprattutto dai vari articoli non si capivano molte cose, adesso la cosa è molto più chiara e non mi piace un granche' >_<

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  2. sullo scherzetto di questo decreto è il primo post davvero esaustivo che abbia trovato fino adesso, tranne un altro a cui non so più risalire..
    molto, molto, mooolto utile, grazie

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  3. veramente un pezzo coi controfiocchi O.O

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